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MARCHIO D'IMPRESA IN ITALIA Versione pdf stampabile

La registrazione di un marchio d'impresa consente di ottenere una tutela esclusiva per quanto concerne i prodotti e/o servizi appartenenti alle classi merceologiche indicate all'atto del deposito.
Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente purchè siano atti a distinguere i prodotti e/o servizi di un'impresa da quelli delle altre imprese.
I segni che possono costituire un marchio d'impresa possono essere costituiti da parole, disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o della confezione di esso, combinazioni e tonalità cromatiche, ecc.
Il marchio d'impresa deve rispondere ai requisiti fondamentali di novità, originalità e capacità distintiva.
Il marchio è nuovo se non è confondibile con segni distintivi anteriori identici, o comunque confondibili con esso, utilizzati da altri come marchio, ditta o insegna per prodotti e/o servizi identici e/o affini.
Il marchio ha capacità distintiva quando è in grado di rendere riconoscibile i prodotti e/o servizi contraddistinti in modo chiaro ed evidente rispetto a prodotti e/o servizi identici e/o affini presenti sul mercato.
Il marchio è originale se non consiste in una indicazione generica e descrittiva dei prodotti e/o servizi contraddistinti.
Il marchio, inoltre, non deve essere tale da ingannare i consumatori per quanto concerne l'origine e la qualità dei prodotti e/o servizi contraddistinti.
Il deposito di una domanda di registrazione per marchio d'impresa presso l'U.I.B.M. (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) conferisce al Richiedente il diritto di utilizzo esclusivo in Italia (produzione, commercializzazione, importazione) del marchio per i prodotti e/o servizi indicati nella domanda.
La registrazione di un marchio ha una durata di 10 anni a decorrere dalla data di deposito, rinnovabili indefinitamente.
L'U.I.B.M. effettua unicamente un esame di carattere formale sulla domanda depositata, senza condurre un esame di merito, vale a dire l'esecuzione di una ricerca di anteriorità ed un esame di novità, al fine di valutare la presenza dei requisiti di brevettabilità.
Ne consegue che il marchio d'impresa è da considerare valido fino a prova contraria (cosiddetta "presunzione di validità") che può essere fornita da un terzo interessato in qualunque momento.
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