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Un brevetto per invenzione industriale tutela una soluzione tecnica (apparecchiatura, dispositivo o procedimento industriale), in grado di risolvere una problematica, che sia in possesso dei requisiti fondamentali di novità, originalità ed applicabilità industriale.
La soluzione tecnica è nuova se non è stata divulgata, dall'inventore o da terzi, a livello mondiale prima della data di deposito della domanda di brevetto.
La soluzione tecnica risulta originale se non deriva in modo ovvio e banale dalle tecniche di arte nota, ovvero se non risulta alla portata del tecnico del settore nel quale essa si colloca.
Essa presenta applicabilità industriale se non risulta un'idea astratta e/o insufficientemente descritta, ma consente di ottenere un dispositivo, un' apparecchiatura od un procedimento realizzabile industrialmente.
Il deposito di una domanda di brevetto per invenzione industriale presso l'U.I.B.M. (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) conferisce al Richiedente il diritto allo sfruttamento esclusivo in Italia (produzione, commercializzazione, importazione) dell'invenzione rivendicata nella domanda per un periodo di 20 anni a partire dalla data di deposito, fatto salvo il rispetto dei requisiti di brevettabilità.
L'U.I.B.M. effettua inizialmente sulla domanda depositata un esame di carattere formale; quindi effettua successivamente una ricerca di anteriorità (a decorrere dal 01/07/2008)con un eventuale esame di merito al fine di valutare la presenza dei requisiti sopra citati di brevettabilità.
Il brevetto è da considerarsi sempre valido fino a prova contraria, che può essere fornita da un terzo interessato in qualunque momento.Il contenuto della domanda di brevetto per invenzione industriale resta segreto per un periodo di 18 mesi dalla data di deposito, oltre il quale viene messo a disposizione del pubblico.
Una domanda di brevetto per Invenzione Industriale deve comprendere: un riassunto, nel quale si introduce brevemente l'invenzione, una descrizione, nella quale deve essere descritto in modo sufficientemente chiaro l'oggetto dell'invenzione, in almeno una sua forma di realizzazione, le rivendicazioni, nelle quali devono essere definite le caratteristiche essenziali del trovato che si intendono difendere e tutelare e sulle quali rivendicare il diritto esclusivo di sfruttamento, ed eventualmente delle tavole di disegno, a supporto della descrizione, nelle quali vengono illustrate la forma di realizzazione principale ed ulteriori varianti.
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